IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Modifiche ed integrazioni
             della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47
 
   1. Il terzo comma dell'art. 3 e' cosi' sostituito:
   "Ai consiglieri che siano dipendenti da amministrazioni  pubbliche
si applicano le norme dell'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio
1993  n.  29;  la  relativa  comunicazione  alle  amministrazioni  di
appartenenza e' effettuata dal  presidente  del  consiglio  regionale
all'atto della proclamazione".
   2. All'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi:
   "I  consiglieri  dipendenti  da  pubbliche amministrazioni possono
effettuare l'opzione di cui al  comma  1  dell'art.  71  del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993  n.  29  in qualsiasi momento; essa e'
comunicata al presidente del consiglio regionale che ne da' immediata
notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene, ed
ha effetto dal mese successivo  a  quello  in  cui  la  comunicazione
risulta  pervenuta  all'amministrazione interessata. Se e' effettuata
all'atto della  proclamazione  dell'elezione,  l'opzione  ha  effetto
dalla  medesima  data. Con le stesse modalita' puo' essere modificata
l'opzione esercitata.
   I  consiglieri  che  abbiano  optato  per  la  conservazione   del
trattamento  economico  in  godimento  presso  le  amministrazioni di
appartenenza hanno diritto a  percepire  il  rimborso  spese  di  cui
all'art.  4  della  presente  legge,  nonche' l'indennita' e rimborsi
spese di missione di cui alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37".
   3. Il primo comma dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
   "Quale rimborso spese di cui all'art. 1 al  consiglieri  regionali
e'  corrisposta  una  diaria  mensile  della  stessa natura di quella
parlamentare, prevista dall'art. 2 della legge  31  ottobre  1965  n.
1261, sulla base di 18 giorni di presenza media mensile, nella misura
di 100.000 lire per giorno di presenza. Per ogni assenza dalle sedute
del  consiglio,  delle  commissioni  permanenti  o  speciali, e della
giunta  regionale,  di  cui  ciascun  consigliere  fa   parte   viene
effettuata  una  detrazione  pari ad 1/18 dell'importo mensile di cui
sopra. Per ogni assenza non giustificata, in quanto non  connessa  ad
attivita'  derivanti  dall'espletamento  del  mandato  o per causa di
malattia, e' effettuata una ulteriore trattenuta di L.  100.000  fino
alla concorrenza dell'intera diaria mensile".
   4. Il secondo comma dell'art. 4 e' soppresso.
   5. Il terzo comma dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
   "Ai consiglieri regionali residenti in localita' distanti oltre 15
km  dalle  sedi  istituzionali e' corrisposto un rimborso forfettario
mensile che tiene conto delle spese di trasporto nonche' delle  spese
di  permanenza  e  di  rappresentanza  connesse  all'espletamento del
mandato.  Tale  rimborso  e'  determinato  sulla   base   del   costo
chilometrico  in  un  quinto del prezzo di un litro di benzina super,
moltiplicato per la percorrenza chilometrica media mensile  calcolata
in  18  volte il doppio della distanza tra il luogo di residenza e il
comune dove ha sede l'organismo istituzionale. Per i consiglieri  che
hanno  a  propria disposizione in via permanente, secondo le norme di
regolamenti interni, un'autovettura di servizio, il rimborso  di  cui
sopra e' ridotto del 40%".
   6.  Al  quarto  comma  dell'art. 4 sono soppresse le parole "o per
difetto".
   7.  Al  settimo  comma  dell'art.  4  sono  soppresse  le   parole
"ferroviari e".