IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 1. Il terzo comma dell'art. 3 e' cosi' sostituito: "Ai consiglieri che siano dipendenti da amministrazioni pubbliche si applicano le norme dell'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29; la relativa comunicazione alle amministrazioni di appartenenza e' effettuata dal presidente del consiglio regionale all'atto della proclamazione". 2. All'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi: "I consiglieri dipendenti da pubbliche amministrazioni possono effettuare l'opzione di cui al comma 1 dell'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 in qualsiasi momento; essa e' comunicata al presidente del consiglio regionale che ne da' immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene, ed ha effetto dal mese successivo a quello in cui la comunicazione risulta pervenuta all'amministrazione interessata. Se e' effettuata all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla medesima data. Con le stesse modalita' puo' essere modificata l'opzione esercitata. I consiglieri che abbiano optato per la conservazione del trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di appartenenza hanno diritto a percepire il rimborso spese di cui all'art. 4 della presente legge, nonche' l'indennita' e rimborsi spese di missione di cui alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37". 3. Il primo comma dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: "Quale rimborso spese di cui all'art. 1 al consiglieri regionali e' corrisposta una diaria mensile della stessa natura di quella parlamentare, prevista dall'art. 2 della legge 31 ottobre 1965 n. 1261, sulla base di 18 giorni di presenza media mensile, nella misura di 100.000 lire per giorno di presenza. Per ogni assenza dalle sedute del consiglio, delle commissioni permanenti o speciali, e della giunta regionale, di cui ciascun consigliere fa parte viene effettuata una detrazione pari ad 1/18 dell'importo mensile di cui sopra. Per ogni assenza non giustificata, in quanto non connessa ad attivita' derivanti dall'espletamento del mandato o per causa di malattia, e' effettuata una ulteriore trattenuta di L. 100.000 fino alla concorrenza dell'intera diaria mensile". 4. Il secondo comma dell'art. 4 e' soppresso. 5. Il terzo comma dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: "Ai consiglieri regionali residenti in localita' distanti oltre 15 km dalle sedi istituzionali e' corrisposto un rimborso forfettario mensile che tiene conto delle spese di trasporto nonche' delle spese di permanenza e di rappresentanza connesse all'espletamento del mandato. Tale rimborso e' determinato sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo di un litro di benzina super, moltiplicato per la percorrenza chilometrica media mensile calcolata in 18 volte il doppio della distanza tra il luogo di residenza e il comune dove ha sede l'organismo istituzionale. Per i consiglieri che hanno a propria disposizione in via permanente, secondo le norme di regolamenti interni, un'autovettura di servizio, il rimborso di cui sopra e' ridotto del 40%". 6. Al quarto comma dell'art. 4 sono soppresse le parole "o per difetto". 7. Al settimo comma dell'art. 4 sono soppresse le parole "ferroviari e".